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FAQ

PROCEDURA ACCERTAMENTO INVALIDITA’ CIVILE

Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L’invalidità viene espressa in percentuale (ad esempio “invalido civile al 50%”).

Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per servizio, i ciechi e i sordomuti. Per queste categorie si applicano leggi diverse.

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all’INPS territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante.

L’invalidità civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

    1. Bisogna ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante che divenendo medico certificatore, dovrà:• attestare la natura delle infermità invalidanti compilando appositi modelli di certificazione predisposti dall’INPS;
      • indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica;
      • essere “accreditato” presso il sistema richiedendo un PIN, poiché il certificato va compilato ed inviato telematicamente;
      • consegnare al richiedente il codice univoco generato dal sistema informatico;

      Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni per cui, se non si presenta domanda all’INPS entro tale termine, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico;

    2. Presentare la domanda vera e propria all’INPS, indicando il numero di certificato contenuto nella ricevuta. La presentazione della domanda, a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’invalidità, dovrà:
      • essere presentata in via telematica (bisogna disporre del PIN o farsi assistere dagli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF);
        • Il PIN può essere richiesto:
          • direttamente dall’INPS, sezione dei Servizi online (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria);https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp?bi=32&link=Il+PIN+online
          • chiamando il Contact Center INPS al numero 803164 (gratuito), oppure al numero 06164164 da telefono cellulare (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
      • indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero
        • il richiedente può indicare nella domanda il suo indirizzo e-mail per ricevere le informazioni che riguardano la sua pratica (se la casella di posta elettronica è certificata, questa può essere utilizzata anche per le comunicazioni ufficiali eliminando il cartaceo);
      • con il codice PIN, le fasi di avanzamento possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS;
    3. Fissare la data della visita:
      • al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL
        • il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema
        • la visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni
        • nel caso non fosse possibile fissare la visita entro i suddetti limiti, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita;
      • la data di convocazione a visita viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail eventualmente comunicata ed è visibile sul sito internet dell’INPS
        • in questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, originale del certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.);
    4. Effettuare la visita:
      • in caso di impedimento, la persona può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
      • se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito
        • se non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia
      • è possibile richiedere la visita domiciliare se il richiedente, per gravi motivi di salute, non è in grado di recarsi all’ASL;
      • al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione
        • se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene considerato definitivo
        • se, invece, al termine della visita di accertamento, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS: quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni.

Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l’invalidità civile, la persona può presentare ricorso. La procedura del ricorso è cambiata recentemente e, dal 2012, chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria.

In sostanza il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al giudice.

L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.
Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.

Il riconoscimento dell’invalidità civile porta al riconoscimento di una serie di benefici in capo all’invalido. L’entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni.

  • 34%, l’invalido civile ha diritto a protesi ed ausili sanitari;
  • 46% iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro;
  • dal 74% al 99%: ha diritto all’assegno di assistenza, a condizione che il suo reddito personale non superi il limite dei 4.470,70 euro annui (per gli invalidi parziali con età non inferiore agli anni 18, ne superiore agli anni 65);
  • 100% diritto alla pensione di inabilità se non titolari di reddito personale lordo annuo superiore, per l’anno 2001, a £. 24.078.410, (per gli invalidi totali di età non inferiore agli anni 18 né superiore agli anni 65);
  • 100% con diritto all’indennità di accompagnamento, per i soggetti riconosciuti non deambulanti autonomamente e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purché non ricoverati in strutture pubbliche a lunga degenza con retta a carico dello Stato. Tale beneficio non è vincolato a limiti di reddito e di età.
  • Indennità mensile di frequenza ai minori di anni 18 riconosciuti con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, che frequentano regolarmente scuole pubbliche e private e/o centri di riabilitazione.

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
In sintesi, i benefici economici possono essere:

  • la pensione di inabilità;
  • l’assegno mensile;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’indennità di accompagnamento ai minori;
  • l’indennità mensile di frequenza.

No, deve essere prodotta una apposita documentazione, da trasmettere agli organi competenti.

Bisogna presentare alla ASL competente apposita domanda con allegata documentazione medica entro il termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione esibita, il richiedente risulti aver avuto conoscenza del danno. (legge 210/92).

PRESCRIZIONE AUSILI E PROTESI

Hanno diritto alla fornitura gratuita dei presidi protesici, ortopedici, e agli ausili tecnici (carrozzine, deambulatori, pannoloni ecc.), previsti nel nomenclatore tariffario:

  • gli invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 34%;
  • i ciechi civili;
  • i sordomuti;
  • gli invalidi di guerra e per servizio;
  • i minori di anni 18 che necessitano di interventi di prevenzione cura e riabilitazione di una invalidità permanente;
  • gli istanti in attesa di accertamento da parte della competente commissione medica che si trovino nelle condizioni per ottenere indennità di accompagnamento, gli entero-urostomizzati, i laringetomizzati, i tracheomizzati, gli amputati di arto, le donne mastectomizzate.

La concessione del dispositivo protesico avviene tramite la prescrizione di un medico specialista del servizio sanitario nazionale il quale deve indicare oltre la diagnosi il dispositivo necessario. La richiesta va presentata all’ufficio competente della ASL di appartenenza, il quale autorizza, previa verifica, la fornitura del presidio.

MOBILITA’

Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (e i non vedenti), possono rivolgersi al settore medico legale della ASL di appartenenza per il rilascio di un apposito certificato medico legale nel quale venga diagnosticata tale riduzione di deambulazione.

Successivamente deve essere prodotta tramite un apposito modulo.

Il contrassegno è personale e può essere utilizzato su qualsiasi veicolo trasporti l’invalido titolare.

L’autorizzazione ha validità 5 anni e vale su tutto il territorio nazionale.

E’ applicabile l’IVA al 4% all’acquisto di autovetture, avente cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina, e fino a 2800 cc, se con motore diesel, nuove o usate, per una sola volte nel corso di quattro anni, nei seguenti casi:

  • auto adattate alla guida;
  • auto adattate al trasporto dell’invalido, qualora il veicolo sia intestato direttamente al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico;
  • auto non adattate per acquisto di autoveicoli da parte di:
    • non vedenti e sordomuti;
    • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
    • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriminorazioni;
  • da parte del familiare di cui l’invalido sia fiscalmente a carico.

L’esenzione dalla tassa di circolazione si applica ai casi indicati nella precedente risposta. L’esenzione deve essere richiesta tramite una apposita domanda presentata presso l’ufficio dell’entrate, o dove questo non è ancora istituito presso la Sezione staccata della Direzione Regionale dell’Entrate. Tale esenzione spetta per un solo veicolo e una volta riconosciuta per il primo anno prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a ripresentare l’istanza.

I disabili hanno diritto ad una detrazione di imposta pari a 19% per le spese riguardanti l’acquisto di mezzi di locomozione (autoveicoli), per una sola volta nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. Tale detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

LAVORO

La legge 104/92, integrata alla legge 53/2000, prevede per gli invalidi lavoratori in situazione di gravità, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della summenzionata legge e per i parenti o affini entro il terzo grado di portatori di handicap grave, permessi orari e giornalieri.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Edifici e locali pubblici:

la legge 30 marzo 1971 n. 118 ha previsto l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, l’accessibilità agli invalidi non deambulanti dei mezzi pubblici di trasporto e dei luoghi pubblici.

Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, contiene dettagliate prescrizioni tecniche riguardanti le strutture esterne, le caratteristiche strutturali interne degli edifici pubblici, e servizi speciali di pubblica utilità (autobus, treni, metropolitane ecc.).

L’osservanza di tale normativa viene resa effettiva dalla legge quadro sull’ handicap 5 febbraio 1992, n. 104: i progetti delle opere da realizzarsi negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono subordinati al controllo dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ne verifica la conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Edifici privati e parti comuni di edifici privati condominiali:

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, dispone che presso tali edifici debba essere garantita l’accessibilità, la visibilità e l’adattabilità. Le prescrizioni tecniche da osservare sono contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Le modifiche alle parti comuni di un edificio privato per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere approvate dall’assemblea condominiale per maggioranza. Se la richiesta, che deve essere presentata per iscritto, non viene approvata in sede di assemblea condominiale o se il condominio non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta, il portatore di handicap può provvedere a proprie spese alla realizzazione delle modifiche richieste.

Per la realizzazione di tali opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sono concessi contributi a fondo perduto in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 2582(pari a £.5.000.000 ); per costi da 2.582,00€ a 12.910,00€ il contributo è aumentato del 25% della spesa sostenuta; per costi da 12.910,00€ a 51.640€ il contributo è aumentato di un ulteriore 10%.

La domanda per ottenere tale contributo deve essere presentata, in bollo, al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile, entro il 1 marzo di ciascun anno.

SCUOLA

Occorre un certificato medico dell’ASL con diagnosi funzionale, prodotto dalla famiglia, con il quale il Capo d’Istituto chiede al provveditorato agli studi l’assegnazione di alcune ore settimanali di attività di sostegno didattico.

I collaboratori scolastici AEC (ex bidelli) devono svolgere attività di assistenza materiale nell’ingresso ed uscita da scuola degli alunni con handicap, all’interno dei locali scolastici e di assistenza per l’igiene personale e l’accompagnamento ai servizi igienici (DPR 347/83 e successive modifiche).

La richiesta di assegnazione per la scuola secondaria inferiore deve essere presentata presso il Comune di appartenenza.

Per la scuola secondaria superiore la domanda deve essere inoltrata presso la Provincia (Assessorato Servizi Sociali).

Agli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori in disagiate condizioni economiche è concessa l’esenzione delle tasse scolastiche nonché dall’imposta di bollo.

Gli studenti Universitari con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% usufruiscono dell’esenzione totale delle tasse universitarie (legge 118/71 art. 30).

Tali scuole ufficialmente istituite con DPR 31 ottobre 1975 n. 970 “norme in materia di scuole aventi particolari finalità” esistono ancora. La legge 4 agosto 1977 n. 517 ha sancito il principio dell’integrazione scolastica generalizzata. A livello amministrativo questi principi sono stati attuati, in particolare dal MPI con la C.M. 258 dell’83 che ha dato supporto organizzativo alla cultura dell’integrazione, proponendo la stipula di intese fra scuola UU.SS.LL. ed Enti Locali. Esse permettono il passaggio dall’inserimento all’integrazione nella scuola di tutti i bambini in particolari situazioni di handicap (ipovedenti,sordomuti, pluriminorati ).

Gli organi collegiali designano un qualificato accompagnatore e predispongono ogni altra misura di sostegno. L’accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docente,personale ausiliario, familiare. C.M. 291/92 art. 8 c.2).

Ai bambini disabili non autosufficienti, che frequentano la scuola dell’obbligo viene assicurato il trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. (Art. 28 della legge 118/71).

L’art. 33 legge-quadro n. 104/92 concede tre giorni di permesso al mese o due ore giornaliere retribuite. La legge 53/2000 ha concesso tale agevolazione anche se l’altro coniuge non sia lavoratore dipendente.

Si applica un’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnico informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. (Art.3 legge 104/92).

I soggiorni socio-riabilitativi sono organizzati in collaborazione tra Comune e ASL. La domanda di partecipazione deve essere presentata al Servizio materno infantile della ASL di appartenenza per gli utenti dai 14 ai 18 anni.

Ogni classe in cui sia presente un bambino portatore di handicap medio grave non può avere più di 20 alunni (art. 40 legge 449/97 legge finanziaria 1998).

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